Art. 5.
(Fondazione «Giovannino Guareschi»)

      1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2009, il Comitato nazionale di cui all'articolo 3 è trasformato nella Fondazione «Giovannino Guareschi», i cui soci fondatori sono il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma, la provincia di Reggio Emilia, i comuni di Roccabianca, di Busseto e di Brescello.
      2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dalle norme della presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero e attua un programma annuale e

 

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pluriennale di iniziative in conformità alle finalità e agli obiettivi della presente legge.
      3. Lo statuto della Fondazione, adottato dai soci fondatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il conferimento di capitale da parte dei soci fondatori, le modalità di adesione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, i relativi apporti di capitale e la loro partecipazione agli organi di gestione della Fondazione. La maggioranza negli organi della Fondazione è comunque riservata ai soci fondatori.
      4. La Fondazione può sostituirsi quale stazione appaltante ai soci fondatori, anche avvalendosi di fondi a tale fine stanziati.
      5. I beni culturali facenti parte delle collezioni esistenti presso i musei e le collezioni presenti sul territorio o facenti parte del patrimonio dello Stato restano di esclusiva proprietà dei soggetti conferenti. I compiti di tutela di tali beni, ivi compresi la loro conservazione e restauro, sono di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti di cui al comma 1.
      6. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

          a) dai conferimenti di capitale da parte dei soci fondatori, ai sensi di quanto stabilito dallo statuto della Fondazione;

          b) dai conferimenti di eventuali altri soci pubblici e privati;

          c) dai contributi e lasciti destinati a tale scopo da soggetti pubblici e privati.